Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1116 del 20/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1966 n. 325)
Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza.
Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza
i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle
vigenti disposizioni, l'idoneita' psicofisica all'impiego
continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto.
Il relativo accertamento e' demandato agli ufficiali medici di
polizia con modalita' analoghe a quelle seguite per gli aspiranti
allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono
partecipare, per non piu' di un quarto dei posti, al concorso per
l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche
se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche'
abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di
applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.
L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverra' sulla base
del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del
corso di applicazione per lo avanzamento al grado di tenente.
Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi
restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti
messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di
pubblica sicurezza e' riservato agli orfani del personale civile e
militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.
La riserva di cui al precedente comma opera con priorita' assoluta
rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.
Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori di concorso che
provengano dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, presso la quale abbiano superato il corso di applicazione
per l'avanzamento al grado di tenente; ad essi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del riconoscimento del
servizio prestato dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha
facolta' di obbligarli a frequentare il corso di formazione.
Ai funzionari di pubblica sicurezza sono applicabili le
disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29
marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, concernenti gli accertamenti
medico-legali.
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