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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1 PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1
della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa, a partire dal 1
luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse
condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al
valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto - per
ti medesimo titolo - dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, successive
modificazioni.