Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 207 del 06/04/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1966 n. 98)
Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  22,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 6 sostituito dal seguente:
  "Sono  vietati  la  detenzione a scopo di commercio ed il commercio
dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che
abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se
rispondenti  alle  definizioni  ed ai requisiti del presente decreto,
provengono  da  vitigni  diversi dalla vitis vinifera, eccezion fatta
per  i  mosti  ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la
cui  coltivazione  potra'  essere consentita con decreto del Ministro
per  l'agricoltura  e  le  foreste,  in  relazione  alle  particolari
condizioni   ambientali   di  alcune  zone  ed  alle  caratteristiche
intrinseche dei vitigni stessi".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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