Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 27 del 09/02/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1966 n. 39)
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma primo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n.
1533, e' sostituito dai seguenti:
"La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15
giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei
contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle
persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare
in corso.
Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di
aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al
successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione
provinciale dell'artigianato.
Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei
propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni
intervenute in detti elenchi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno
precedente".
I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29
dicembre 1956, n. 1533, sono rispettivamente sostituiti dai
seguenti:
"Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in
riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.
E' data facolta' agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa
mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i
contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale
della Cassa.
In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale
deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno".
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