Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 296 del 11/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1966 n. 125)
Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 589 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  cagiona  per colpa la morte di una persona e' punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni.
  Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della  circolazione  stradale  o  di  quelle per la prevenzione degli
infortuni  sul  lavoro  la  pena  e' della reclusione da uno a cinque
anni.
  Nel  caso  di  morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu'
persone  e  di lesioni di una, o piu' persone, si applica la pena che
dovrebbe  infliggersi  per  la  piu'  grave delle violazioni commesse
aumentata  fino  al  triplo,  ma  la  pena non puo' superare gli anni
dodici".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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