Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128,
concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di
esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonche'
dell'applicabilita' di alcune norme in materia di espropriazioni e di
contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio
1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1932, n. 355, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "estensioni e
variazioni", sono aggiunte le parole: "nonche' dei piani
particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6
febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni";
all'articolo 1, terzo comma, dopo le cifre: "4, 5, 6 e 7", e'
aggiunta la cifra: "11".;
all'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI -
TAVIANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE