Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 331 del 03/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1966 n. 137 (ed. straord))
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             (Amnistia)

  Il  Presidente  della  Repubblica e' delegato a concedere amnistia,
salvo  quanto  previsto  dalla  presente legge per i reati in materia
tributaria:
    a)  per  i  reati per i quali la legge commina una pena detentiva
non  superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria, sola
o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;
    b)  per  il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di
pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista
dall'articolo  62, n. 4, del Codice penale; nonche' per il delitto di
appropriazione  indebita,  di  furto  e di truffa, qualora in tutti i
predetti  reati  ricorra  non piu' di una aggravante anche speciale e
concorra,  invece,  l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del
Codice penale;
    c)  per  il  delitto  di  lesioni  personali  lievissime previsto
dall'articolo  582  capoverso  del  Codice  penale,  se  il  fatto e'
commesso  contro  il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la
madre  adottivi,  o  il  figlio adottivo, o contro un affine in linea
retta;
    d)  per  i  reati per i quali la legge commina una pena detentiva
non  superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria, sola
o  congiunta  alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il
reato  e'  stato  commesso  da  minore  degli  anni 18 o da chi aveva
superato gli anni 70;
    e)  per  i  reati  previsti  e puniti dall'articolo 57 del Codice
penale,  commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando
sia noto l'autore della pubblicazione;
    f)  per  il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche
se  consistente  nella attribuzione di un fatto determinato. Salvo il
disposto  della  lettera  precedente,  sono  escluse dall'amnistia le
ipotesi  prevedute dal terzo comma dell'articolo 596, nn. 1, 2, 3 del
Codice penale.
  L'amnistia  non  si  applica  ai reati previsti dagli articoli 316,
318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445,
446,  447, 528, 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio
1948,  n.  47,  e  articolo  1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591,
nonche'  ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale
se,   per   questi  ultimi  due  reati,  non  ricorre  l'applicazione
dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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