Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 334 del 11/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1966 n. 138)
Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
Tabella n. 1 - Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri
111, IV, V, VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio;
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello,
sono soppresse le parole: "superare il corso valutativo";
Tabella n. 4 - Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro
II - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio;
Alla colonna 1, sono soppresse le parole: "corso valutativo. Essere
compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato
un punto di classifica non inferiore a 16/20";
Alla colonna 4 sono soppresse le parole: "1/9 dell'organico del
grado".
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