Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 334 del 11/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1966 n. 138)
Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n.
1137,   e   successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:

  Tabella n. 1 - Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri
111,  IV,  V,  VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio;
  Alla  colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello,
sono soppresse le parole: "superare il corso valutativo";
  Tabella  n. 4 - Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro
II  - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio;
  Alla colonna 1, sono soppresse le parole: "corso valutativo. Essere
compreso  nel  primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato
un punto di classifica non inferiore a 16/20";
  Alla  colonna  4  sono  soppresse le parole: "1/9 dell'organico del
grado".
 
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