Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 335 del 20/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1966 n. 138)
Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica.
Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1
della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti, le commissioni
degli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione
negli istituti di istruzione media, classica, scientifica,
magistrale, tecnica, professionale e artistica e' elevato da lire 400
a lire 700.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
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1965
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1967
1968
1969
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1975
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