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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti
nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti
e' valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
intero agli effetti economici e di carriera ai fini
dell'inquadramento in ruolo disposto in applicazione dell'articolo 4
della legge 28 luglio 1961, n. 831, e del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.
Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e' considerato
valido anche se il servizio medesimo e' prestato per due anni non
continuativi.