Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 371 del 26/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1966 n. 142)
Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  primi  tre  commi  dell'articolo  35 del testo unico delle leggi
sulle  Casse  di  risparmio  e sui Monti di credito su pegno di prima
categoria,  approvato  con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Le  Casse  di  risparmio  ed  i Monti di credito su pegno di prima
categoria  debbono  sempre  destinare cinque decimi degli utili netti
annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.
  Ove  gli  istituti  facenti  parte  di  una federazione non abbiano
costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia
della  federazione,  due  dei  predetti cinque decimi dovranno sempre
essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi
dell'articolo  18  precedente,  salvo  il caso previsto dal penultimo
comma dello stesso articolo 18.
  Gli  altri  cinque  decimi  possono  essere  assegnati  ad opere di
beneficenza e di pubblica utilita'".
  Il  quarto  comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto
e' soppresso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 maggio 1966

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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