Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 372 del 26/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1966 n. 142)
Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale.
Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali
transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da
salariati, alle dipendenze delle Assemblee legislative, di enti
locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di
diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato,
anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei
ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, puo' essere riscattato, in tutto o in parte, ai
fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo
di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della
retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli
anni di servizio che vengono riscattati.
Il contributo di riscatto di cui al precedente comma puo' essere
versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un
periodo di tempo non superiore a quello riscattato.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il
riscatto dei servizi di cui al primo comma puo' anche essere
esercitato, ai fini della riliquidazione del trattamento di
quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utili a
pensione, dai dipendenti dello Stato gia' collocati a riposo per
raggiunti limiti di eta'.
Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato
sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione
della domanda, per il personale in attivita' di servizio che abbia
grado o qualifica, pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto
del collocamento a riposo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
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