Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 372 del 26/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1966 n. 142)
Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  servizio  di  ruolo  o  in  pianta  stabile, dei ruoli speciali
transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da
salariati,  alle  dipendenze  delle  Assemblee  legislative,  di enti
locali  territoriali,  di  enti  parastatali o di enti ed istituti di
diritto  pubblico,  sottoposti  a  vigilanza od a tutela dello Stato,
anteriormente  alla  nomina nei ruoli organici od al collocamento nei
ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, puo' essere riscattato, in tutto o in parte, ai
fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo
di  riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della
retribuzione  spettante  all'atto  della domanda, per quanti sono gli
anni di servizio che vengono riscattati.
  Il  contributo  di  riscatto di cui al precedente comma puo' essere
versato,  ai  sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un
periodo di tempo non superiore a quello riscattato.
  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge il
riscatto  dei  servizi  di  cui  al  primo  comma  puo'  anche essere
esercitato,   ai   fini   della  riliquidazione  del  trattamento  di
quiescenza,  e  fino  a  raggiungere  il  massimo dei servizi utili a
pensione,  dai  dipendenti  dello  Stato  gia' collocati a riposo per
raggiunti limiti di eta'.
  Il  contributo  di  riscatto del 18 per cento deve essere calcolato
sullo  stipendio  pensionabile  vigente, all'atto della presentazione
della  domanda,  per  il personale in attivita' di servizio che abbia
grado  o  qualifica,  pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto
del collocamento a riposo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 maggio 1966

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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