Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 416 del 01/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1966 n. 152)
Trasporto di persone sugli autoveicoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  circoli  con  una  autovettura,  anche  se adibita ad uso
promiscuo,  che  trasporti  un  numero  di persone superiore a quello
indicato  nella  carta  di  circolazione  o  indicato nel decreto del
Ministro  per  i  trasporti  e per l'aviazione civile di cui al comma
seguente,  e'  punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. E'
consentito  il  trasporto  in  soprannumero  di  2  ragazzi  di  eta'
inferiore agli anni 10.
  Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilira' con
proprio  decreto  il  numero  massimo  di persone trasportabili sugli
autoveicoli  gia' immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge;
  per  gli  autoveicoli  successivamente  immatricolati,  esso verra'
determinato  in  sede di omologazione e di accertamento dei requisiti
di  idoneita'  alla  circolazione  e  dovra' risultare dalla carta di
circolazione.
  Tali  disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al
trasporto non contemporaneo di persone e di cose.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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