Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 418 del 01/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1966 n. 152)
Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.
Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27
febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile
1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti:
"L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo
risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per
difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non
superiori o superiori a lire 500.
I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che
rappresenta gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per
eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o
superiori a lire due e cinquanta centesimi".
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