Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 499 del 04/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 8 luglio 1966 n. 166)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457 e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457 e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258,
concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n.
1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle
zone devastate dalla catastrofe del Vajont, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 2 le parole: "prima dell'entrata in vigore della legge
31 maggio 1964, n. 357", sono sostituite dalle parole: "in attuazione
della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31
maggio 1964, n. 357", e le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle parole: "tre anni".
All'articolo 3 e' aggiunto il seguente capoverso:
"Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n.
785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista
dall'art. 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando
venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera
progettata".
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
"All'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta
sostituito dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e'
aggiunto il seguente comma:
" Passano in proprieta' del Comune le aree espropriate per il
trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad
opere pubbliche di conto dello Stato nonche' quelle destinate
all'edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di
esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi
diritto "".
All'articolo 5, terzo capoverso, le parole: "a 200 mila lire" sono
sostituite dalle parole: "a 400 mila lire".
All'articolo 7 e' premesso il seguente comma:
"Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n.
1457, modificato dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357,
e' sostituito dal seguente:
" Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi
degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla
ricostruzione della zona devastata "".
All'articolo 8, in tutto il primo capoverso la parola "abitazioni"
e' sostituita dalle parole "unita' immobiliari".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - PRETI
- MANCINI - RESTIVO -
ANDREOTTI - PIERACCINI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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