Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 508 del 01/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1966 n. 170)
Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del
decreto-legge  18  marzo 1965, n. 140, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  maggio  1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge, alle residue partite di
vino  acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18
giugno  1965,  sotto  l'osservanza  delle  formalita' e modalita' che
saranno stabilite dal Ministero per le finanze.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1966

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
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