Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 509 del 01/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1966 n. 170)
Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452.
Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le imprese elettriche di cui e' stato disposto il trasferimento
all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre
1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, alle quali e' stato
liquidato un indennizzo non superiore a lire 40.000.000, il pagamento
dell'importo dovuto e' effettuato in due semestralita'; per le
imprese alle quali e' stato liquidato un indennizzo compreso fra lire
40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento dell'importo dovuto e'
effettuato mediante versamento di due semestralita' di lire
20.000.000 ciascuna in linea capitale e, per il rimanente, in
semestralita' di lire 10.000.000 ciascuna in linea capitale.
L'eventuale importo risultante a credito dell'espropriato dopo il
pagamento dell'ultima semestralita' intera verra' pagato insieme con
questa ed in aggiunta alla stessa.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
