Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 509 del 01/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1966 n. 170)
Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per le imprese elettriche di cui e' stato disposto il trasferimento
all'Ente  nazionale  per  l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre
1962,  n.  1643,  e  27  giugno  1964,  n.  452,  alle quali e' stato
liquidato un indennizzo non superiore a lire 40.000.000, il pagamento
dell'importo  dovuto  e'  effettuato  in  due  semestralita';  per le
imprese alle quali e' stato liquidato un indennizzo compreso fra lire
40.000.000  e  lire  200.000.000  il pagamento dell'importo dovuto e'
effettuato   mediante   versamento   di  due  semestralita'  di  lire
20.000.000  ciascuna  in  linea  capitale  e,  per  il  rimanente, in
semestralita' di lire 10.000.000 ciascuna in linea capitale.
  L'eventuale  importo  risultante a credito dell'espropriato dopo il
pagamento  dell'ultima semestralita' intera verra' pagato insieme con
questa ed in aggiunta alla stessa.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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