Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 518 del 05/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1966 n. 173)
Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli articoli 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121,   124,  del  regio  decreto-legge  19  ottobre  1938,  n.  1933,
convertito   nella   legge   5  giugno  1939,  n.  973  e  successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  110.  -  Nessuno  sotto qualsiasi titolo puo' ricevere o far
ricevere   giuoco   sul   lotto  pubblico  senza  essere  autorizzato
dall'Amministrazione.
  Il  contravventore e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 25
mila.
  "Art. 111. - E' proibito vendere o esporre in vendita biglietti del
lotto  pubblico  fuori  del  luogo  destinato all'esercizio del lotto
stesso.
  Il  trasgressore  e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 3 mila a
lire 6 mila.
  "Art.  112.  -  Per  inosservanza  delle  condizioni,  o  di alcune
soltanto  di  esse,  imposte  nel  decreto  di  autorizzazione  delle
operazioni  previste  negli  articoli  40  e  42,  si applica la pena
pecuniaria da lire 25 mila a lire 100 mila.
  "Art.  113. - E' proibito come violazione del monopolio dello Stato
il  lotto  clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi
forma.
  Agli  effetti  della  precedente  disposizione  s'intende  proibito
qualsiasi  lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di
premi  in  denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra
combinazioni  di  numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o
simile al lotto pubblico.
  Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo
e'  punito  con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 50
mila a lire 250 mila.
  Nel caso di abitualita' o professionalita' nel reato, alla liberta'
vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
  Il  giuocatore,  quando  non  sia  concorso  nella  impresa o nella
organizzazione del lotto clandestino, e' punito soltanto con la multa
da lire 5 mila a lire 10 mila.
  "Art.  114.  -  Salvo  quanto  previsto  negli  articoli 39 e 40 e'
proibita  qualsiasi  operazione  di lotteria o di sorte in genere, in
cui  si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in
danaro  o  in  beni  mobili  od  immobili da una estrazione, tanto se
questa  estrazione  venga  fatta  appositamente  come  se  si  faccia
riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte.
  Colui  che  viola  la suddetta norma e' punito con la multa da lire
100 mila a lire 500 mila.
  Qualora  l'operazione  rimanga  circoscritta  a poche persone ed il
premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a
lire 100 mila.
  Incorre  nella  pena  di  cui  al  comma  secondo  colui  che nelle
operazioni  previste  nell'articolo  40  supera  i  limiti  di valore
stabiliti nello stesso articolo.
  Qualora  nelle  tombole  l'eccedenza non superi il 10 per cento del
limite  di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire
10 mila.
  Il  giuocatore,  quando  non  sia  concorso  nella  impresa o nella
organizzazione  delle operazioni di cui al comma primo, e' punito con
l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.
  "Art.  115.  -  Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le
operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice
indicazione  del  luogo  ove  si  vendono i titoli od i biglietti, e'
punito con la ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.
  "Art.  116.  - E' vietata qualunque operazione che nei modi o nelle
forme  indicate  nelle  disposizioni  seguenti  abbia  per oggetto la
cessione  di  obbligazioni  di  prestiti  a  premio autorizzati nella
Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o
in partecipazione all'alea di quei premi.
  Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto
la   cessione   fatta   mediante   emissione  di  titoli  complessivi
riferentisi  a piu' prestiti, quando la cessione di titoli interinali
aventi  per  oggetto  di  dividere  le obbligazioni o di frazionare i
versamenti  per  essi  stabiliti.  Si  intendono  altresi' vietate le
operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o
combinando  titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di
qualsiasi natura e provenienza.
  Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo
e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.
  Se il premio e' di valore rilevante la pena e' raddoppiata.
  "Art.  117.  -  E'  proibita  la  riffa  offerta al pubblico, fatta
mediante  sorteggio  di  uno  o  piu'  numeri  o con riferimento alle
estrazioni del lotto pubblico.
  Colui  che  offre la riffa e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a
lire 50 mila.
  Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta
e' clandestina, la pena e' aumentata.
  "Art.  118.  -  E'  proibita  la  vendita  e  la  distribuzione nel
territorio  dello  Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o
di   titoli   di  prestiti  stranieri  a  premi,  ancorche'  i  premi
rappresentino rimborsi di capitali o pagamento di interessi.
  E'   proibito  ugualmente  di  raccogliere  sottoscrizioni  per  le
lotterie e per i prestiti anzidetti.
  Colui  che viola le disposizioni contenute nel presente articolo e'
punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.
  "Art.  119.  -  Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le
operazioni  menzionate negli articoli 116 e 118 anche con la semplice
indicazione  del  luogo  dove si vendono i biglietti di lotteria ed i
titoli di prestiti a premi, e' punito con l'ammenda da lire 15 mila a
lire 150 mila.
  "Art.  120.  -  Le  pene  prevedute  negli articoli precedenti sono
aumentate  se  il reato e' commesso con il mezzo della stampa e della
radiotelevisione.
  "Art.   121.  -  Il  giuocatore,  compratore  o  sottoscrittore  di
biglietti, cartelle e numeri, quando non sia concorso nella impresa e
nella   organizzazione   della   lotteria   e  dei  prestiti  di  cui
all'articolo  118  e'  punito  con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10
mila.
  "Art.  124. - Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni
a  premi  contemplati  dagli articoli 43 e 47 senza avere ottenuto la
prescritta  autorizzazione  o senza aver pagato la relativa tassa, e'
punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.
  Qualora   le  manifestazioni  di  cui  al  comma  precedente  siano
continuate  dopo  essere  stata rilevata l'infrazione o notificato il
provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore e'
punito con la ammenda da lire 100 mila a lire un milione.
  Chi  senza essere concorso nella organizzazione, vende od espone in
vendita  i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio,
e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 5 mila a lire 50 mila.
  Per  la  violazione  della  disposizione  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  62  si  applica  l'ammenda  da lire 25 mila a lire 500
mila;  per  l'inadempienza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  secondo
dell'articolo  62  si  applica  l'ammenda  da  lire 10 mila a lire 50
mila".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1966

                               SARAGAT

                                                 MORO - PRETI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
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