Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 570 del 25/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1966 n. 186)
Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.
Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello
I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a
tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli
giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.
Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina,
previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle
capacita' del magistrato e sulla attivita' svolta nell'ultimo
quinquennio.
La nomina produce effetti giuridici ed economici secondo l'ordine
di precedenza risultante dal ruolo di anzianita', con decorrenza dal
giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni
dalla promozione a tale qualifica.
Ai fini dell'anzianita' di cui innanzi, e' valutato anche il
servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di
Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.
Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con
funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma e' emesso
dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei
capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere
il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sara' composto,
oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualita'
di magistrato.
Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per
quelli in servizio all'estero il parere e' emesso dal Consiglio
giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto
informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono
addetti.
Per la nomina a magistrato di Corte d'appello e' necessario che
almeno cinque anni di attivita' del magistrato siano compiuti negli
uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica per
cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
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