Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 571 del 25/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1966 n. 186 ed errata corrige 03/08/1966, n. 192)
Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.
Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a
lire cinquantamila.
Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore
e' elevato a lire settecentocinquantamila.
Il limite di lire cinquantamila, stabilito dalla legge anteriore
per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si
determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile,
in base a tributo diretto verso lo Stato, e' elevato a lire
trecentomila.
I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado
delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima
dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si
trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno
dell'entrata in vigore della presente legge.
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