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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31
luglio ad anni alterni.
Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello
soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le
norme vigenti, al 1 ottobre dell'anno nel quale si bandisce il
concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo
4 della presente legge.