Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 584 del 19/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1966 n. 188)
Interpretazione autentica dell'art. 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione.
Interpretazione autentica dell'art. 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14,
secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della stessa legge, e' da
considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il
servizio civile prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della
legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad
esaurimento, nelle Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad
ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche se in
costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con
retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.
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