Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 602 del 25/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1966 n. 194)
Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle Facoltà universitarie.
Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle Facoltà universitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, e' cosi'
modificato:
"Possono iscriversi:
alle Facolta' di scienze agrarie: i diplomati di istituti tecnici
agrari e per geometri, e, limitatamente al corso per la laurea in
scienze delle preparazioni alimentari, le diplomate degli istituti
tecnici femminili;
alle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: i
diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per
geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze
biologiche, scienze naturali e chimica, le diplomate degli istituti
tecnici femminili;
alle Facolta' di economia e commercio: i diplomati degli istituti
tecnico-commerciali e per geometri, per il turismo, industriali,
nautici e agrari, le diplomate degli istituti tecnici femminili;
alle Facolta' di lingua e letteratura straniere dell'Istituto
universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli
per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa
orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni
dell'Europa occidentale, i diplomati degli istituti tecnici di ogni
tipo, compresi gli istituti tecnici femminili, nonche' le diplomate
della scuola di magistero professionale per la donna;
alle Facolta' di ingegneria: i diplomati degli istituti tecnici
industriali, nautici e per geometri;
alle Facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
i diplomati degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il
turismo, agrari, industriali i nautici;
all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli
istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per
geometri, per il turismo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1966
SARAGAT
MORO - GUI
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