Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 602 del 25/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1966 n. 194)
Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle Facoltà universitarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  2  della  legge  21  luglio  1961,  n.  685,  e'  cosi'
modificato:
  "Possono iscriversi:
    alle Facolta' di scienze agrarie: i diplomati di istituti tecnici
agrari  e  per  geometri,  e, limitatamente al corso per la laurea in
scienze  delle  preparazioni  alimentari, le diplomate degli istituti
tecnici femminili;
    alle  Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e naturali: i
diplomati  degli  istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per
geometri,  e,  limitatamente  ai  corsi  per  le  lauree  in  scienze
biologiche,  scienze  naturali e chimica, le diplomate degli istituti
tecnici femminili;
    alle Facolta' di economia e commercio: i diplomati degli istituti
tecnico-commerciali  e  per  geometri,  per  il turismo, industriali,
nautici e agrari, le diplomate degli istituti tecnici femminili;
    alle  Facolta'  di  lingua  e letteratura straniere dell'Istituto
universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli
per  la  laurea  in  lingue,  letterature  e  istituzioni dell'Europa
orientale   e   per  quella  in  lingue,  letterature  e  istituzioni
dell'Europa  occidentale,  i diplomati degli istituti tecnici di ogni
tipo,  compresi  gli istituti tecnici femminili, nonche' le diplomate
della scuola di magistero professionale per la donna;
    alle  Facolta'  di ingegneria: i diplomati degli istituti tecnici
industriali, nautici e per geometri;
    alle  Facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
i diplomati degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il
turismo, agrari, industriali i nautici;
    all'Istituto  universitario  navale  di Napoli: i diplomati degli
istituti  tecnici  nautici,  industriali,  agrari,  commerciali e per
geometri, per il turismo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1966

                               SARAGAT

                                                           MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022