Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 606 del 22/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1966 n. 195)
Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.
Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve
avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione
colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.
Se non e' stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi
prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.
Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto e' prorogato
di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre
anni, se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della
suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere
il fondo in affitto ad uno o piu' coltivatori diretti singoli o
associati o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un
anno dall'ottenuta disponibilita' del fondo, non avra' adempiuto
all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza
giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano
trascorsi 3 anni, il disdettato avra' diritto al risarcimento del
danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in
buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro 2
anni.
In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del"fondo a
coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di
sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n.
590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo
1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine
dell'annata agraria successiva a quella in cui e' stipulata la
vendita o la concessione in enfiteusi, purche' sia stata data
disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo e'
dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto
dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di
legge o di contratto.
La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di
cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non
sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante atto notificato.
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