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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 607 del 22/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1966 n. 195)
Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.
Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni
fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare
corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano,
determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589,
convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947,
n. 356.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono
ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto
a quelli consistenti in una quantita' fissa di derrate,
dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento
della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli
consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata,
in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media
delle quantita' corrisposte nell'ultimo quinquennio.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non
possono essere aumentati.
L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni
caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici
volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo,
limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro,
determinato ai sensi del secondo comma.
Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si
fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939.
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