Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 614 del 22/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1966 n. 200)
interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Delimitazione delle zone e piani quinquennali

  Sulla  base delle indicazioni del programma economico nazionale, il
Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta
del  Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di
zone  depresse  dell'Italia  settentrionale  e  centrale, diverse dai
territori  indicati  nell'articolo  3  della legge 10 agosto 1950, n.
646,  e  successive  modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da
depauperamento  delle  forze  di  lavoro  derivante  o  da  sensibile
invecchiamento  della  popolazione residente o da accentuati fenomeni
di  esodo;  da  livelli  di  reddito  pro  capite  della  popolazione
inferiori  alla  media  nazionale  e  tali  da escludere lo spontaneo
riequilibrio   rispetto  alla  media  stessa;  da  bassi  livelli  di
produttivita'    in   dipendenza   di   problemi   di   riconversione
dell'agricoltura  o  di  un  insufficiente  sviluppo  delle attivita'
industriali.     Tali    zone    riguardano    ambiti    territoriali
sufficientemente  ampi,  che possono anche riferirsi, quando cio' sia
indispensabile, a territori facenti parte di piu' Province.
  Il  Comitato  interministeriale  per la ricostruzione approva piani
quinquennali  per  la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate
ai  sensi  del  precedente  comma  e  nei  territori  montani  di cui
all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente
legge con quelli a carattere ordinario.
  I  piani  predisposti  d'intesa  con  le  Amministrazioni statali e
regionali  interessate,  sono  formulati  da un Comitato di Ministri,
costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione
e  formato  dai  Ministri  per  il  bilancio,  per le finanze, per il
tesoro,  per  i  lavori  pubblici,  per  l'agricoltura e foreste, per
l'industria  e  commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per
le  partecipazioni  statali,  per  il  turismo  e lo spettacolo e dal
Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, che lo
presiede  ed  assume  la denominazione di Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
  Gli  altri  Ministri  partecipano  ai  lavori  del  Comitato per la
trattazione dei problemi di loro specifica competenza.
  Ai   fini   della   delimitazione   delle  zone  depresse  e  della
predisposizione  ed  approvazione dei piani quinquennali, il Comitato
interministeriale  per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di
cui  al  terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi
interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.
  Per  Id  formulazione  dei piani, le Regioni presentano le proposte
per  gli  interventi  da  effettuare nelle zone depresse comprese nei
territori di rispettiva competenza.
  Fino  alla  costituzione  delle  Regioni  a Statuto ordinario, alla
delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si
provvede   previa   consultazione   dei  Comitati  regionali  per  la
programmazione   economica  istituiti  con  decreto  ministeriale  22
settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.
  I  piani  impegnano  le  Amministrazioni  interessate ad adottare i
provvedimenti necessari alla loro attuazione.
  Le  delimitazioni  di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora
approvato  il  programma  economico  nazionale, sono effettuate sulla
base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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