Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 636 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1966 n. 207)
Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica.
Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del
compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca
continua ad essere regolata dall'articolo 28 delle norme speciali
approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale
misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.
Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa,
altresi', di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di
cui al citato decreto, ministeriale 5 giugno 1925.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
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