Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 641 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1966 n. 207)
Concessione di premi eccezionali agli assuntori, agli incaricati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ai loro coadiutori, nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  assuntori  dell'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato,
agli  incaricati, utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge
30 dicembre 1959, n. 1236, e al loro coadiutori, nonche' al personale
utilizzato  sulle  navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a
tempo  determinato,  possono  essere  concessi  premi eccezionali per
particolari  benemerenze o per prestazioni eccedenti l'orario normale
di  servizio  il  cui corrispettivo non possa essere commisurato alla
loro durata.
  Fino al limite individuale di lire 50.000 i premi sono concessi dal
direttore  generale;  per  importi  superiori  provvede  il Ministro,
sentito il Consiglio di amministrazione.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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