Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 651 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1966 n. 209)
Nuove norme in materia di debito pubblico.
Nuove norme in materia di debito pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DE LA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 53 del testo unico delle leggi sul debito pubblico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1963, n. 1343, e' modificato come appresso:
"Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo'
ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio
di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma
autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se
trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro,
sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito,
sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di
trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a
terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era
stato comunque ceduto o trasferito a terzi.
Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per
rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova
iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato
smarrito, sottratto o distrutto e' considerato virtualmente annullato
e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito
pubblico.
Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare
avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso
stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente
sezione di Tesoreria provinciale.
Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo'
ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo
titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma
autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento
degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni alla autorita'
giudiziaria.
La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al
precedente comma puo' essere disposta soltanto in base ad accordo fra
le parti od a provvedimento della autorita' giudiziaria.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano
anche, nel caso in cui, contemporaneamente alla denunzia di
smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia
domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal
caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di
essere stato leso puo' presentare apposita documentata denunzia, con
firma autenticata, all'Amministrazione, che ne informa, l'autorita'
giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti
di perdita di titoli nominativi gia' rimborsabili".
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