Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 887 del 24/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1966 n. 274)
Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'avanzamento  degli  ufficiali  della  Guardia  di finanza si
applicano  le  disposizioni  della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive  modificazioni,  concernenti l'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito,  Arma  dei  carabinieri,  con  le varianti di cui agli
articoli seguenti.
  Dette  disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale
maestro  direttore  di  banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo
speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente,
la  legge  13  luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209.
Non  si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della
guardia  di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato
di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022