Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 934 del 24/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1966 n. 285)
Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  dal  1 gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il
contributo  dello  Stato  previsto dall'articolo 2, lettera b), della
legge  25  novembre 1957, numero 1176, a favore della Cassa unica per
gli assegni familiari e' devoluto, nella misura stabilita dalla legge
17  dicembre  1958,  n.  1206,  al  finanziamento  delle  prestazioni
dell'assicurazione  di  malattia per i lavoratori agricoli in aumento
del  contributo  dello  Stato previsto dall'articolo 6 della legge 26
febbraio 1963, n. 329.
  A  decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 settembre
1965,  il  contributo  dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui
all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e
all'articolo  20,  ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
applicato  in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro
e  dei  lavoratori  per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, e'
dovuto  a  favore  dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
gestita   dall'Istituto   nazionale  per  l'assicurazione  contro  le
malattie.
  A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della
previdenza   sociale   corrispondera'   periodicamente   all'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  le malattie, senza spese, le
somme  corrispondenti al gettito del contributo addizionale di cui al
precedente comma.
  I  contributi  di  cui  al presente articolo sono ripartiti, a cura
dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro le malattie, tra
l'Istituto  stesso e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento
e  Bolzano  in  relazione  al  numero  degli  iscritti  negli elenchi
anagrafici  dei salariati e braccianti agricoli di dette Province per
quanto  attiene  al contributo di cui al primo comma, ed in relazione
al  numero  complessivo  degli  assicurati  per  quanto  concerne  il
contributo di cui al secondo comma.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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