Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 936 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1966 n. 285)
Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere nelle strade statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituito dal
seguente:
  "La  nomina  a cantoniere delle strade statali si consegue mediante
pubblico concorso per titoli.
  Nel  bando  di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili
ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione
dei titoli stessi.
  Per  l'esame  dei  titoli  e  l'assegnazione  del  punteggio  sara'
nominata   dal   Ministro   per   i   lavori  pubblici,  presso  ogni
compartimento,     una    Commissione    presieduta    dall'ispettore
compartimentale  e  composta  di  due membri, scelti tra i funzionari
direttivi  o,  in  caso di indisponibilita', di concetto, in servizio
presso il compartimento.
  Le  funzioni  di  segretario  saranno  espletate da un funzionario,
appartenente  alla  carriera  di  concetto,  nominato  dal Ministro e
scelto tra i dipendenti dell'Azienda.
  Alla  compilazione  della  graduatoria unica definitiva provvedera'
una Commissione centrale nominata dal Ministro per i lavori pubblici,
composta  da  un ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e
da  due  membri  scelti  fra  i  funzionari  dell'Azienda stessa, con
qualifica  non  inferiore  a  direttore  di divisione. Le funzioni di
segretario   verranno  espletate  da  un  funzionario  di  grado  non
inferiore a consigliere di prima classe, appartenente all'A.N.A.S.".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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