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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n.
1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, e' sostituito
dal seguente:
"Lire 5 per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto
l'osservanza delle norme regolamentari:
in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei
negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque
abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa
l'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli apparecchi
radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi.
Lire 0,50, per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata,
sotto l'osservanza delle norme regolamentari:
a) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di
riproduzione di disegni e cliches;
b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni
teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione
di films cinematografici nelle apposite industrie;
c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione
dei films nelle sale cinematografiche;
d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali
quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;
e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il
controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di
macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di
riscaldamento non interessante procedimenti di fabbricazione
industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali, purche'
dette lampade siano applicate in modo da impedire la illuminazione
degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;
f) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti
usate a scopo di sterilizzazione;
g) per le riprese televisive".