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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Piano quinquennale di sviluppo della scuola)
Per l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola, previsto
dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per
ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, sono iscritti nuovi
stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi nella misura e con la
destinazione indicati negli articoli della presente legge.
Gli stanziamenti indicati al precedente comma potranno essere
aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato, in relazione alle possibilita' offerte dal bilancio
medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola
e del Programma di sviluppo economico.
Indipendentemente da quanto stabilito nel precedente comma, gli
stanziamenti previsti dalla presente legge e destinati a spese di
personale saranno aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti
economici di carattere generale disposti posteriormente al 1 gennaio
1966.