Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 945 del 27/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva.
Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal
seguente:
"I vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo
tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi che abbiano
obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere
lasciati dal Ministero della difesa in congedo illimitato
provvisorio, in attesa dell'inizio del corso a carattere teorico
pratico previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n.
1570, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Dallo stesso Ministero della difesa sono dispensati dalla prestazione
del servizio militare di leva, quando abbiano compiuto nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco un periodo di servizio della durata di
quindici mesi.
Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del
servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso
teorico pratico di cui al comma precedente, possono, a domanda,
conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.
Il provvedimento e' adottato su proposta del Ministro per la difesa
di concerto con il Ministro per l'interno.
Gli interessati non prestano servizio di prima nomina".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
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