Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 950 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Disposizioni per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e per l'acquisto di materiale rotabile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con
l'articolo  37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' elevato di lire
3.260  milioni  per  tener  conto, sentito il Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  della necessita' di esecuzione di ulteriori lavori
di  costruzione  di  fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di
prezzi  accertate  in  sede  di aggiornamento o di revisione, nonche'
della   spesa   relativa   al  materiale  rotabile,  compreso  quello
acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del
tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla
Societa'  anonima  per  l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.),
restera' acquisito alla proprieta' dello Stato.
  Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36, 37 e 38 della
legge 24 luglio 1959, n. 622.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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