Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 105 del 28/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1967 n. 74)
Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  tratti  di  strada  che  attraversano abitati di Comuni con
popolazione  non  superiore  a  ventimila  abitanti e che fanno parte
della   rete   delle   strade   provinciali   giusta  la  lettera  c)
dell'articolo  7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la
competenza  dei  Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi
urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strade.
  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma precedente, qualora comportino
lavori   che  investono  la  consistenza  del  corpo  stradale,  sono
subordinati    alla    preventiva   autorizzazione   del   presidente
dell'Amministrazione provinciale.
  In  ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di
strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.
  Gli  eventuali  canoni  dovuti da privati per licenze o concessioni
interessanti  il  corpo stradale delle suddette traverse interne sono
fatti salvi a favore del Comune.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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