Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1080 del 31/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1967 n. 297)
Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.
Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese
agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai
sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in
congedo delle forze armate, nonche' agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore,
che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori
alla guerra 1940-45.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge sopracitata
sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in
vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.
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