Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1083 del 31/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1967 n. 298)
Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno.
Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi previsti dall'articolo 17 - secondo comma - della
legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle
cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di
pesca, individuali e collettive.
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo
massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti
assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui
all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole
categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata
percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.
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