Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1083 del 31/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1967 n. 298)
Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contributi  previsti  dall'articolo  17  - secondo comma - della
legge   26  giugno  1965,  n.  717,  si  intendono  concedibili  alle
cooperative  di  pescatori  e  ai  loro  consorzi, ed alle imprese di
pesca, individuali e collettive.
  Il  Comitato  dei  Ministri  per il Mezzogiorno determina l'importo
massimo  dei  fondi  da  destinare,  nell'ambito  degli  stanziamenti
assegnati  al  settore  della pesca dal piano di coordinamento di cui
all'articolo  1  della  legge  26  giugno  1965, n. 717, alle singole
categorie   di   beneficiari,   assicurando   comunque  una  adeguata
percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022