Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1098 del 01/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1967 n. 301)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867,
concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti
petroliferi per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1967, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1 le parole: "della particolare situazione degli
approvvigionamenti petroliferi" sono sostituite dalle altre: "degli
eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro
conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi".
All'articolo 2, ultimo comma, le parole: "ai fini del calcolo" sono
sostituite dalle altre: "ai fini della determinazione".
All'articolo 5: il primo comma e' sostituito dai seguenti commi:
"Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di
petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi
nazionalizzati soggetti e non soggetti alla disciplina del Comitato
interministeriale prezzi - fatta eccezione per quelli ottenuti dalla
lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione
nazionale - deve essere assoggettato al recupero nel caso che tali
prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali,
dal giorno successivo a quello dell'arrivo, per ciascun importatore,
del primo carico di oli minerali greggi naturali di petrolio ammesso
al contributo e fino al 31 marzo 1968.
Il recupero e' operato nei confronti degli importatori a favore dei
quali viene concesso il contributo";
gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"I prodotti esportati e bunkerati sono ragguagliati ad un
corrispondente quantitativo di oli minerali greggi naturali di
petrolio, aumentato di una perdita di lavorazione dell'uno per
cento.
Il recupero non viene operato per le esportazioni ed i bunkeraggi
internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati effettuati in
conto permuta con prodotti a scarico di temporanea importazione per
conto di committente estero.
Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del
Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da oli minerali greggi
naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di
cui al presente decreto, il recupero e' effettuato nella misura
percentuale che sara' indicata con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri
per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al
successivo articolo 7. Tale recupero e' effettuato al netto di quello
relativo ai prodotti esportati o utilizzati in bunkeraggi
internazionali.
I recuperi di cui al presente articolo sono effettuati all'atto
della liquidazione del contributo, mediante deduzione del loro
importo dall'ammontare del contributo stesso e con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il
tesoro".
All'articolo 6 l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli importatori devono comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi
alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle
esportazioni di prodotti finiti, nonche' ai bunkeraggi
internazionali, effettuate a far tempo dal 1 gennaio 1967, distinte
per mese, per posizione doganale e per provenienza".
All'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "del Ministero del
commercio estero," sono aggiunte le altre: "del Ministero delle
partecipazioni statali".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche
per una sola volta dichiarazioni o documentazioni che dai controlli
effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze dovessero
essere riconosciuti non corrispondenti al vero, sono esclusi con
decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
dai benefici del presente decreto e sono puniti con la pena
pecuniaria dal doppio al decuplo del contributo frodato o che abbiano
tentato di frodare.
Per l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma si
osservano le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4,
con le modalita' che verranno precisate con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro
per le finanze".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Per far fronte all'onere relativo al pagamento del contributo di
cui al presente decreto, sara' iscritta, in relazione all'emissione
dei certificati di credito di cui al successivo articolo 12, negli
stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per gli anni finanziari 1967 e 1968, la
somma complessiva di lire 90 miliardi.
Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1967 vengono
utilizzate nell'esercizio 1968".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - PRETI
Visto, il Guardasigilli:
REALE
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
