Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1145 del 14/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1967 n. 309)
Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.
Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di
finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado
superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneita', i quali non
possono conseguire la promozione perche' raggiunti dai limiti di eta'
negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella
posizione di "a disposizione" e promossi al grado superiore con
decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti
da detti limiti.
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di
finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore
una o due volte, con giudizio di idoneita', i quali non possono
conseguire la terza valutazione perche' raggiunti dai limiti di eta'
negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con
decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti
dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di
provenienza di pari grado di maggiore anzianita' non idonei
all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la
promozione.
Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione la esistenza,
nel ruolo di provenienza, di pari grado piu' anziani, non ancora
valutati per l'avanzamento, ovvero gia' valutati, giudicati idonei,
ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.
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