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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti
i seguenti comma:
"L'ENI ha, altresi', il compito di promuovere ed attuare iniziative
di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca,
produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari,
nonche' nel settore minerario attinente a questa attivita'.
L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del
Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto
essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei
vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un
vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'.
L'ente, oltre a gestire le partecipazioni gia' acquisite, puo'
assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le
partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo
articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili
nucleari".