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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina
relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della
Comunita' economica europea e convertito in legge con la seguente
modificazione:
All'articolo 1, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di
cui all'articolo 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario
n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido
e' dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e
della sovvenzione stesse. Detto importo e' virtualmente riscosso
mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione
di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti
disposizioni comunitarie".