Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli esecutori aggregati delle bande del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, risultati
idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti ai sensi
dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707 e dell'articolo 27
della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono inquadrati nelle bande
predette al verificarsi, nelle organizzazioni strumentali dei
complessi musicali, di vacanze nei posti relativi alla parte e allo
strumento per cui si e' conseguita la dichiarazione di idoneita'.
Agli effetti dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 33 ed al secondo comma dello articolo 35 della legge 5
giugno 1965, n. 707, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 27
della legge 13 luglio 1965, n. 882.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - PRETI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE