Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1216 del 12/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1967 n. 320)
Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Ricorsi  avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia
                             elettorale

  L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o
cancellazione  dall'albo  nonche'  in  materia  disciplinare  possono
essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale
nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.
  In  materia  di  eleggibilita'  e  di  regolarita' delle operazioni
elettorali ogni iscritto nell'albo puo' proporre ricorso al consiglio
nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti.
  Salvo  che  in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale
ha effetto sospensivo".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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