Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1225 del 22/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1967 n. 323)
Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.
Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 219, 220, 221, 222 del codice postale e delle
telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 219. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e
la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche
urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono
riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il
quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati".
Art. 220. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e
la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della
Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono
riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che vi provvedera' direttamente, oppure per
concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua
vigilanza e tutela.
I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i
dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal
Ministero".
Art. 221. - "E' consentito l'inserimento in guide turistiche o
commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici
corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati,
sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle
pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220".
Art. 222. - "Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque
appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto
qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in
contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, e' punito
con l'ammenda fino a lire 400.000.
Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si
trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
- REALE - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
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