Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1234 del 12/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1967 n. 324)
Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'amministrazione italiana.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'amministrazione italiana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato
nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri
competenti di concerto con il Ministro per il tesoro - tenuto conto
dell'anzianita' maturata, della categoria e grado rivestiti e delle
funzioni esercitate - puo' essere anche superiore a quella rivestita
nell'ente di provenienza.
La richiesta per la revisione dell'attuale posizione di impiego, di
cui al comma precedente e che ha decorrenza, a tutti gli effetti,
dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al
Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e non da' luogo alla corresponsione di assegni
arretrati.
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