Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1245 del 23/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1967 n. 325)
Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari.
Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196, gia' sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, n.
264, e' sostituito dal seguente:
"Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli
stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si
computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Per i
dattilografi ex combattenti od orfani di guerra, che a norma delle
disposizioni in vigore beneficiano alla data di ingresso in carriera
del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio
corrispondente all'ex coefficiente 180, gli intervalli di tempo ai
fini dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due
anni".
1947
1948
1949
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