Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1245 del 23/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1967 n. 325)
Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  56 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196,  gia' sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, n.
264, e' sostituito dal seguente:
  "Gli   intervalli  di  tempo  richiesti  per  l'attribuzione  degli
stipendi  indicati  nella  tabella  B  annessa alla presente legge si
computano  dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Per i
dattilografi  ex  combattenti  od orfani di guerra, che a norma delle
disposizioni  in vigore beneficiano alla data di ingresso in carriera
del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio
corrispondente  all'ex  coefficiente  180, gli intervalli di tempo ai
fini  dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due
anni".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022