Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1265 del 20/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1968 n. 2)
Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  corresponsione  di  indennizzi  a favore delle
persone  fisiche  e  giuridiche italiane titolari di diritti sui beni
asportati  in  Germania  con  la  violenza o la costrizione dopo il 3
settembre  1943,  la  cui  mancata  restituzione  da  parte delle tre
Potenze   occupanti   la   Germania   occidentale  ha  dato  luogo  a
procedimenti  instaurati  nei  confronti del Governo federale tedesco
dinanzi  alla "commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in
Germania"  con  sede  in  Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai
sensi  del  capitolo  V  articolo  4 della Convenzione di regolamento
sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn
il  26  maggio  1952,  reso  esecutivo  in  Italia  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841.
  L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non
potra' superare il controvalore in lire italiane della somma netta di
marchi  28.313.503,80  corrispondente  a  marchi 30.281.822,25 dovuti
dalla  Repubblica  federale di Germania per transazioni parziali e in
base  all'Accordo  transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20
dicembre  1964,  reso  esecutivo in Italia col decreto del Presidente
della  Repubblica  15  gennaio  1966, n. 664, previa detrazione delle
spese previste dall'articolo 4, lettera a), dell'Accordo predetto.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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