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Legge Ordinaria n. 1330 del 28/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1968 n. 16)
Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto.
Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo articolo 9 della presente legge. Il concorso e' indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Per ottenere l'ammissione al concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; 3) buona condotta; 4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. Gli aiuto ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale qualifica abbiano riportato l'idoneita' nel concorso previsto dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e i commessi avventizi del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di eta', al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge. Il Ministro per le finanze, con decreto motivato, dispone l'esclusione dal concorso, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Agli interessati deve essere data notizia della esclusione.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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